Esami di Profitto Esame di Laurea
Trasferimento ad altro Corso di Laurea/Diploma Trasferimento ad altra Università
Borse di Collaborazione Obblighi di Leva


ESAMI DI PROFITTO

Per essere ammesso a sostenere esami di profitto, lo studente deve aver versato per intero le tasse ed i contributi universitari e regionali per l' a.a. 1996-97, comprese le eventuali multe dovute.
Lo studente deve inoltre essere in possesso del "libretto elettronico" oppure del "foglio sostitutivo" e della domanda di esame.
L' esame deve essere prenotato nei modi e nei tempi previsti dai singoli corsi di laurea/diploma e dai singoli insegnamenti.

ESAME DI LAUREA

Per essere ammesso alla laurea lo studente deve aver sostenuto tutti gli esami e le prove previste dall' ordinamento del proprio corso di studi.
La domanda di laurea ha validità annuale e può essere presentata alla segreteria studenti entro i termini previsti da ciascuna Facoltà. Al momento della presentazione della domanda di laurea, la Segreteria rilascia allo studente un modulo personalizzato da utilizzare per il pagamento delle tasse erariali, delle spese di produzione del diploma, dell' imposta di bollo, etc.
Al termine dell' esame di laurea, la commissione invia alla Segreteria studenti il verbale della seduta.
Verificato il verbale e trascritto l' esito della prova sul "Sistema Informativo", la Segreteria autorizza la stampa del diploma di laurea.
Il diploma viene stampato dal "Centro Servizi" dell' Università entro 15 giorni dalla richiesta della Segreteria ed è immediatamente disponibile per la consegna.
La pergamena prodotta dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su carta e progetto grafico di sicurezza, reca la firma digitalizzata del Rettore, del Direttore Amministrativo e del Preside della Facoltà o Scuola.

TRASFERIMENTO AD ALTRO CORSO DI LAUREA/DIPLOMA

Gli studenti possono chiedere il trasferimento (passaggio)ad altro corso di laurea entro il 30 Dicembre 1997, purché norme particolari relative al numero programmato degli accesi non ostino all' accoglimento della richiesta.
Per ottenere il trasferimento, lo studente deve presentare domanda in carta semplice alla Segreteria studenti della Facoltà di provenienza, specificando nome, luogo e data di nascita, matricola, anno di corso, Corso di laurea/diploma di provenienza, Corso di laurea/diploma al quale si desidera essere trasferiti.
Al momento della domanda, la Segreteria rilascia allo studente un modulo per il versamento di Lit. 60.000 (rimborso delle spese di trasferimento) da versare presso un' agenzia della Banca di Roma.
Il trasferimento ha corso al momento della registrazione del versamento sul "sistema informativo" di Ateneo.
Perfezionata la procedura amministrativa, il Consiglio del Corso di laurea/diploma "di arrivo" delibera l' anno di corso al quale lo studente è ammesso l' eventuale riconoscimento di esami già sostenuti nel Corso di provenienza. E' cura della Segreteria studenti aggiornare la posizione amministrativa, contabile e didattica dello studente.
Lo studente trasferito può presentare il piano degli studi o la domanda di ammissione ad "esami liberi" dopo il perfezionamento della posizione didattica.
Non è possibile chiedere più di un trasferimento nello stesso anno accademico, ad eccezione del "ritorno" al corso di laurea di provenienza.

TRASFERIMENTO AD ALTRA UNIVERSITA'

Lo studente de La Sapienza può chiedere entro il 30 Dicembre 1997 il trasferimento ad altro Ateneo, purché non ostino particolari norme o ordinamenti didattici in vigore presso l' università alla quale si chiede di essere trasferiti.
Si tenga presente che i Corsi di laurea per i quali è previsto il numero programmato, subordinano di norma l' accettazione del trasferimento all' esito della prova di ammissione alla quale anche gli studenti trasferiti sono soggetti.
Le modalità ed i tempi di accoglimento della domanda di trasferimento sono autonomamente decisi da ciascun Ateneo.
Per chiedere il trasferimento ad altra Università, lo studente deve presentare in Segreteria studenti una domanda in carta semplice nella quale deve essere indicato nome, luogo e data di nascita, matricola anno di corso, Corso di laurea di appartenenza, Università e Corso di laurea al quale si richiede il trasferimento.
Al momento della domanda, la Segreteria rilascia allo studente un modulo per il versamento di lit. 60.000 (rimborso delle spese di trasferimento) da versare presso un' agenzia della Banca di Roma.
Il trasferimento ha corso al momento della registrazione del versamento sul "sistema informativo" di Ateneo.
In caso di trasferimento ad altro Ateneo, lo studente non potrà richiedere il rimborso delle rate 1997-98 versate a La Sapienza (delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 Luglio 1996) e dovrà, in caso di trasferimento ad università con sede legale in altra Regione, versare nuovamente, presso la nuova sede, anche la tassa regionale per il diritto allo studio.

BORSE DI COLLABORAZIONE

"Le università (....) possono disciplinare con propri regolamenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti le attività di docenza (...), allo svolgimento degli esami nonché all' assunzione di responsabilità amministrative.
L' assegnazione delle predette collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio dell' università, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, e sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e reddito.
La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni richiede un corrispettivo, esente dall' imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei concorsi pubblici. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni." (Legge 2 Dicembre 1991, n. 390, art. 13, c. 1 e 2).

GLI OBBLIGHI DI LEVA

Gli obblighi di leva possono essere ritardati, rinviati o differiti.

RITARDO PER MOTIVI DI STUDIO
Il ritardo nell' assolvimento degli obblighi di leva può essere concesso in funzione della durata del ciclo di studi: - agli studenti universitari: fino all' età di 26/28 anni - ai laureati iscritti ai corsi di elettronica, di ingegneria aerospaziale e di medicina aeronautica o aerospaziale: fino all' età di 29/30 anni.
Il ritardo è concesso a coloro che nell' anno solare precedente a quello per il quale si richiede il beneficio: PRIMA RICHIESTA: sono iscritti ad un corso universitario o equipollente; SECONDA RICHIESTA: sono iscritti e hanno superato almeno uno degli esami previsti dal proprio piano di studi; RICHIESTE ANNUALI SUCCESSIVE: sono iscritti e hanno superato almeno due esami previsti dal proprio piano di studi; hanno completato tutti gli esami previsti dal piano degli studi, e sono in attesa di sostenere il solo esame di laurea, dopo il 31 Dicembre.
Gli studenti universitari che durante gli studi secondari hanno usufruito per più di due volte del ritardo, non hanno diritto a ulteriori ritardi degli obblighi di leva.
Qualora lo studente voglia anticipare la chiamata alle armi può in ogni momento, a domanda, rinunciare al ritardo già ottenuto per motivi di studio.

COME CHIEDERE IL RITARDO PER MOTIVI DI STUDIO
Il modulo necessario per presentare domanda è inviato dall' università a tutti gli studenti iscritti per l' a.a. 1997-98 entro l' 11 novembre 1997, assieme ai certificati di iscrizione.
Alla domanda di ritardo deve essere allegato un certificato di iscrizione per l'a.a. 1997-98, con esami.
Per attestare il superamento degli esami necessari per ottenere il rinvio, lo studente può allegare alla domanda il certificato di iscrizione con esami inviato dall' Università assieme alla "Guida ai servizi".
Qualora il certificato non pervenga in tempo utile, lo studente può allegare: - un certificato rilasciato dai terminali self-service installati nelle sedi dell' università (per gli studenti in possesso di "libretto elettronico") - un certificato rilasciato dalla Segreteria studenti - un autocertificazione contenente gli esami superati e la relativa votazione, con riserva di consegnare al Distretto entro il 31 Gennaio 1998 un certificato con esami rilasciato dall' università.
Qualora i certificati emessi dall' Università non comprendano ancora tutti gli esami sostenuti, lo studente può allegare alla domanda il certificato originale consegnato dalla Commissione al momento della verbalizzazione dell' esame mancante.

ATTENZIONE: I certificati possono essere utilizzati solamente in originale.

Le domande di ammissione al ritardo devono essere presentate al Distretto militare competente (per la Marina, all' ufficio di leva della capitaneria di porto) entro il termine perentorio e non derogabile del 31 Dicembre 1997.
Al fine di agevolare gli studenti de La Sapienza, a partire dal 2 Dicembre 1997 il Distretto Militare di Roma disporrà nelle sedi dell' Università cinque uffici mobili incaricati di ricevere direttamente le domande di ritardo presentate dagli studenti di quel Distretto.

RINVIO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA
In presenza di particolari condizioni di lavoro o di famiglia, lo studente può chiedere che gli obblighi di leva, siano rinviati: - per un anno ( e fino a un massimo di due anni): giovani che dirigono aziende agricole, industriali o commerciali, quando la loro presenza sia indispensabile alla conduzione dell' impresa in cui operano per conto proprio o della famiglia; - per un periodo pari alla durata della ferma: giovane che ha un fratello sotto le armi, quando ambedue devono rispondere alla medesima chiamata alle armi, semprechè la contemporaneità della presenza alle armi dei due fratelli non sia dovuta al rinvio o al ritardo goduto da uno di essi.
Il rinvio non può essere concesso a coloro che hanno già usufruito del rinvio per uno dei motivi su indicati o che hanno usufruito del ritardo per motivi di studio.
La domanda di rinvio deve essere presentata al Distretto militare o alla Capitaneria di porto (se arruolato in leva mare).

DIFFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI LEVA
Il differimento è un atto discrezionale dell' Amministrazione della difesa, con il quale può essere concessa una proroga dell' avviamento alle armi di uno o più scaglioni, e comunque fino al termine dell' esigenza.
I laureandi che devono discutere la tesi di laurea saranno differiti dalla chiamata alle armi dello scaglione successivo alla data dell' esame di laurea, sempreché possano conseguire il diploma di laurea non oltre l'età massima prevista dall'art. 19 della Legge 31 Maggio 1975, n. 191.
I giovani che dimostrano di avere inderogabili esigenze determinate dal futuro impiego o reimpiego in un posto di lavoro o che devono ultimare, nell' anno di chiamata alle armi, un corso di qualificazione o di specializzazione professionale presso Enti pubblici o ditte private, saranno differiti dalla chiamata alle armi dello scaglione successivo al termine dell' esigenza stessa.
La domanda per ottenere il differimento, redatta in carta semplice e adeguatamente documentata, deve essere consegnata al Distretto militare o alla Capitaneria di porto di appartenenza entro il giorno precedente l' inizio della presentazione alle armi dei singoli scaglioni mensili.

ASSEGNAZIONE IN SEDI DESIDERATE
Possono chiedere di prestare servizio di leva in determinate sedi gli arruolati interessati alla chiamata alle armi che si trovino in una delle seguenti situazioni: - studente universitario al termine degli studi (laurea e non più di due esami da sostenere non avente più titolo al ritardo; - frequentatore del dottorato di ricerca o di corso di specializzazione post lauream; - grave e particolare esigenza personale. I fratelli gemelli possono chiedere di prestare servizio presso lo stesso Ente militare.
Le domande devono essere presentate: - per l' Esercito: al Distretto militare entro 30 giorni dalla data di rilascio del foglio di congedo illimitato provvisorio o almeno 90 giorni prima della cessazione del titolo alla permanenza in congedo illimitato provvisorio. - per la Marina: presso i centri di reclutamento di Taranto e La Spezia, al momento della presentazione; -per l' Aeronautica: presso la scuola addestramento reclute di Macerata, Viterbo e Taranto, al momento della presentazione.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Il servizio civile volontario nei paesi in via di sviluppo è regolato da: - Legge 26 Febbraio 1987, n.49 (cooperazione dell' Italia con i paesi in via di sviluppo). - D.M. 25 Febbraio 1988, n.105 (ammissione al rinvio del servizio militare di leva e alla dispensa definitiva). Gli studenti che intendono avvalersi della Legge 49/1987, devono presentare domanda di rinvio degli obblighi di leva al Distretto Militare o alla Capitaneria di Porto di appartenenza.
Essi devono aver assunto contrattualmente (prescindendo da fini di lucro o di carriera) un impegno di lavoro in paesi in via di sviluppo, per la durata di almeno due anni per l' esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica.
La domanda di rinvio, diretta al "Ministero della Difesa - Direzione Generale della leva e del reclutamento" deve essere presentata: - al Distretto militare di appartenenza (se arruolati nell' esercito o nell' aeronautica), entro il termine indicato nel manifesto di chiamata alle armi del contingente al quale si è interessati; - alla Capitaneria di porto (se arruolati in Marina), entro il giorno che precede quello di presentazione al Maricentro. La domanda deve essere corredata dall' originale o da copia autenticata del contratto individuale di lavoro o di impiego registrato al Ministero per gli affari esteri.
L'ottenimento della definitiva dispensa dal servizio di leva avverrà presentando, entro sessanta giorni dal compimento del servizio, domanda corredata da un certificato dell' autorità diplomatica, attestante il regolare espletamento del servizio volontario per almeno due anni.
Nel caso in cui il volontario non completi il biennio di servizio previsto, decade il beneficio della dispensa.
Tuttavia se l' interruzione avviene per motivi indipendenti dalla volontà dello studente (cfr. L.49/1987, art.34, c.4) o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.
Il Ministero per gli Affari esteri può disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti: a. : quando amministrazioni, enti o organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera; b. : quando le condizioni del paese nel quale prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE
Il servizio sostitutivo civile è regolato dalle leggi: - 15 Dicembre 1972, n.772, e successive modificazioni (riconoscimento dell' obiezione di coscienza) - DPR 29 Novembre 1977 n.1139 (norme di attuazione della legge 772/1972). Gli studenti che intendono ottenere il riconoscimento dell' obiezione di coscienza ai sensi della L.772/1972, devono presentare motivata istanza in carta semplice, esclusivamente al Distretto militare o Capitaneria di porto entro e non oltre 60 giorni dalla data dell'arruolamento.
Gli ammessi al ritardo o rinvio, che non hanno presentato, istanza nei termini sopra indicati, potranno presentarla entro il 31 Dicembre dell' anno precedente a quello in cui sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi (l'anno in cui si è tenuti a rispondere è quello in cui cessa il ritardo o il rinvio ottenuto).
La domanda, indirizzata al Ministero della Difesa deve essere consegnata al Distretto militare di appartenenza (se arruolati nell' Esercito o nell' Aeronautica) oppure alla Capitaneria di porto (se arruolati nella Marina) e deve indicare: - cognome, nome, luogo di nascita, residenza e Comune nelle cui liste di leva il richiedente è iscritto; - il o i motivi in base ai quali viene chiesta l'obiezione di coscienza - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze alla L. 772/1972, art. 1 ultimo comma: -titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del Testo Unico della legge di pubblica sicurezza - condannati per porto o detenzione abusiva di armi - la dichiarazione di opzione tra il servizio militare non armato ed il servizio civile; - il settore o l' ente convenzionato con l' amministrazione presso cui il richiedente gradirebbe essere assegnato. Dovranno essere allegati alla domanda: - certificato generale del casellario giudiziario - certificato della questura o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della L.4 Gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che l' interessato non è titolare di licenze od autorizzazioni relative alle armi indicate, nei citati articoli della legge di pubblica sicurezza. Potranno essere inoltre allegati tutti i documenti che lo studente ritenga utile produrre a sostegno dei motivi che supportano la richiesta di riconoscimento dell' obiezione di coscienza.



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